L’autocertificazione si estende
“Il documento diventa valido anche nei rapporti tra privati ed è accessibile dal cassetto digitale tramite spid”
Il Decreto semplificazioni (art.30 bis D.L. n.76/2020) ha introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
La possibilità di accettare autocertificazioni, estesa anche ai soggetti privati come banche e assicurazioni, porta a migliorare i rapporti con i clienti.
I privati non hanno più la facoltà ma l’obbligo di applicare le misure di semplificazione documentale sono dunque tenuti ad accettare l’autocertificazione.
Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto semplificazioni, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, ora con la modifica dell’art.2 DPR 445/2000 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo un obbligo generalizzato di accettazione delle autocertificazioni.Tale novità consente alle imprese di autocertificare i propri dati identificativi nei rapporti tra privati come: banche, assicurazioni, notai, avvocati, agenzie di servizi, fornitori, clienti, senza la necessità di presentare il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese.
L’autocertificazione permette di semplificare le pratiche amministrative, di ridurre i tempi e i costi.
L’imprenditore infatti, non deve più recarsi agli sportelli della Camera di Commercio per richiedere il certificato camerale, ma può accedere direttamente, sempre e ovunque, al proprio cassetto digitale -impresa.italia.it – con lo SPID e ottenere gratuitamente il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro Imprese da presentare ai privati e alle PA.
L’autocertificazione, essendo a disposizione nel cassetto digitale, consente all’imprenditore in autonomia, senza costi e ovunque sia la propria azienda, di ottenere dati ufficiali e affidabili per la presentazione e l’identificazione della propria impresa risparmiando tempo.
Il modello di autocertificazione è stato introdotto con Decreto Ministeriale 18 settembre 2014 in formato uniforme su tutto il territorio nazionale al fine di semplificare i rapporti tra aziende e Pubbliche Amministrazioni ed ora è esteso ai rapporti con i privati ampliandone le possibilità d’uso per le imprese.
Il modello è intestato con i riferimenti dell’Ente camerale nel cui Registro Imprese risulta iscritta l’azienda ed avendo un formato standard per tutte le imprese italiane garantisce fonte certa, autentica e affidabile per i terzi che ricevono l’autocertificazione.
Nella dichiarazione sono presenti i dati identificativi dell’impresa: CF che coincide con il numero di iscrizione nel Registro Imprese; data di iscrizione; denominazione; forma giuridica; sede; PEC; estremi atto costitutivo; codice L.E.I; durata della società, data termine; oggetto sociale.
Queste informazioni sono le stesse che risultano nel certificato camerale e pertanto consentono ai privati, che ricevono l’autodichiarazione, di entrare in possesso di tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’impresa.
Il modello garantisce inoltre la sostanziale coincidenza tra le notizie e i dati oggetto dell’autocertificazione perché sono ottenute tramite il cassetto digitale dell’imprenditore che è collegato on line con i dati iscritti nel Registro Imprese e anche questo è garanzia di certezza. I dati ottenuti direttamente dal Registro Imprese, oltre ad essere sicuri, sono anche aggiornati in tempo reale e garantiscono l’attualità delle informazioni acquisite.
Dall’altra parte con questo sistema il sottoscrittore, che è il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società, è certo dei dati che dichiara perché risultano iscritti ee estratti dal Registro Imprese, pubblico registro che garantisce il regime pubblicitario nel nostro ordinamento. L’imprenditore sottoscrittore ha così la certezza giuridica delle informazioni fornite.
Il modello di autocertificazione quindi riduce al minimo la responsabilità del firmatario e la probabilità di dichiarazioni non veritiere.
Oggi, con il nuovo decreto semplificazioni tutti, sia pubblici che privati, sono tenuti ad accettare le autocertificazioni e hanno facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Il nuovo decreto semplificazione consente pertanto ai privati che hanno ricevuto l’autocertificazione la possibilità di rivolgersi all’amministrazione competente per un controllo di corrispondenza, ai sensi art.71 DPR 445/2000, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici e senza l’obbligo di definire appositi accordi.
Il vantaggio dei dati autocertificabili presenti nel cassetto digitale dell’imprenditore è duplice. Da un lato il non dover fare inutili passaggi presso gli uffici, in particolare in questo periodo di pandemia nel quale occorre anche prendere appuntamenti ed i tempi sono inevitabilmente dilatati e dall’altro risparmiare i costi dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Questa innovazione produrrà una concreta semplificazione della burocrazia, nell’interesse di tutti a velocizzare i tempi di effettuazione delle pratiche.
Ci si augura pertanto che tutti i soggetti coinvolti comprendano la notevole rilevanza di questa innovazione voluta dal legislatore e si confida in un vero e generale cambiamento culturale che porti ad una concreta realizzazione della migliore semplificazione amministrativa.
* Responsabile Servizio Registro Imprese